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Tax Free Shopping dal 1° Settembre: come comportarsi?

Tra pochissimi giorni, nello specifico dal 1° settembre 2018, entrerà in vigore l’obbligo di fattura elettronica da parte dei cessionari di beni di consumo nei confronti di viaggiatori stranieri non residenti all’interno della Comunità Europea.

Nello specifico l’obbligo riguarderà le cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro, effettuate nei confronti di viaggiatori residenti o domiciliati in Paesi extra UE.

Esattamente cos’è la tax free shopping?

È una agevolazione che permette di richiedere a rimborso l’IVA pagata sugli acquisti effettuati in Italia.

A differenza del termine del 1° gennaio 2019 stabilito per la generalità delle operazioni soggette ad IVA, la tax free shopping dovrà essere documentata mediante fattura elettronica dal 1° settembre 2018.

Quali sono le regole che si dovranno seguire per una corretta gestione dell’obbligo anticipato di fatturazione elettronica?

Chi sono i diretti interessati?

Sono interessate dall’obbligo, introdotto dall’art. 4-bis del D.L. n. 193/2016, le cessioni verso turisti extracomunitari aventi a oggetto beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali del viaggiatore, per le quali si intende fruire delle procedure per lo sgravio dell’IVA previste dall’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972.

La norma stabilisce che tali cessioni, di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA da parte dell’acquirente oppure con il diritto a richiederne il rimborso.

Per poter richiedere la detassazione, è necessario che sia stata emessa fattura a norma dell’art. 21 del decreto IVA e che i beni siano trasportati fuori dalla UE entro tre mesi dall’acquisto del bene.

Quindi per ricapitolare, i requisiti e le condizioni fondamentali per un rimborso IVA sono:

-che il bene sia acquistato da un privato cittadino;

-che il bene sia per uso personale o familiare;

-che l’acquisto sia un bene di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa);

-che il bene venga trasportato nel bagaglio personale fuori dalla UE entro i tre mesi successivi all’acquisto;

-che il bene venga emessa una regolare fattura.

 

Nel caso in cui non si applichi l’IVA, è necessario emettere fattura indicando accuratamente gli estremi del passaporto dell’acquirente, il quale, a sua volta, dovrà restituire una copia della fattura vista dalla dogana in uscita dalla UE entro il quarto mese dall’acquisto del bene.

Definiti i diretti interessati e la data di inizio cerchiamo di capire meglio come bisogna comportarsi.

Con la nota n. 54505/RU del 22 maggio 2018 sono state diffuse le istruzioni operative per l’utilizzo del nuovo software OTELLO 2.0 (online tax refund at exit) ossia il visto doganale elettronico, già utilizzabile, su base volontaria, dallo scorso 23 maggio.  Attraverso OTELLO 2.0  dovranno obbligatoriamente essere veicolate tutte le fatture elettroniche emesse dal 1° dicembre 2018, ad eccezione delle fatture emesse da cedenti appartenenti all’Unione europea non stabiliti in Italia.

La procedura, descritta nel provvedimento n. 54088/RU, dovrà seguire alcuni semplici passaggi:

– il negoziante trasmetterà ad OTELLO 2.0 il messaggio contenente i dati della fattura per il tax free shopping al momento dell’emissione e metterà a disposizione dell’acquirente un documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema;

– la prova dell’uscita delle merci dal territorio doganale non sarà più fornita dal timbro apposto sulla fattura da parte della dogana di uscita, ma direttamente attraverso il codice di visto digitale univoco generato da OTELLO 2.0;

– nel caso in cui l’uscita dal territorio doganale UE avvenga attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita delle merci sarà fornita dalla dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.

1 Settembre – 30 Novembre: un periodo di transizione

Avendo a disposizione tre mesi di tempo per richiedere il rimborso e portare al di fuori dal territorio dell’Unione europea i beni acquistati, un’acquirente, residente o domiciliato fuori della Comunità Europea, in possesso di fattura cartacea emessa entro il 31 agosto avrà tempo sino al 30 novembre per apporre il visto.

Pertanto, nel periodo compreso tra il 1° settembre (data di decorrenza dell’obbligo di utilizzo del formato elettronico) e il 30 novembre 2018, potrebbero ancora circolare fatture tax free cartacee, emesse entro il 31 agosto.

Solo per questo periodo di transizione potrà valere ancora il visto con timbro ordinario da parte della dogana in uscita.